Aggiornato: 8 agosto 2026
Dal 1° al 31 agosto il decorso dei termini processuali è sospeso per legge. In ambito penale, però, la regola richiede attenzione: non ogni attività si ferma, alcune eccezioni dipendono da un atto di urgenza e il modo di calcolare la scadenza cambia a seconda che il termine fosse già iniziato o dovesse iniziare in agosto.
Una sentenza depositata in estate, un avviso notificato a fine luglio, un termine per impugnare che sembra semplice da contare: sono situazioni nelle quali un solo giorno può fare la differenza. I termini per le impugnazioni sono normalmente perentori e un atto tardivo può essere dichiarato inammissibile. Per questo è essenziale distinguere la sospensione del termine della parte dall’operatività degli uffici giudiziari e verificare subito se ricorra una delle eccezioni previste dalla legge.
1. La regola: sospensione dal 1° al 31 agosto
L’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 stabilisce che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno. La sospensione non richiede un’istanza né un provvedimento del giudice: opera automaticamente, salvo le deroghe espressamente previste.
La norma contempla due effetti distinti. Se il termine è già in corso al 1° agosto, il conteggio si interrompe e riprende alla fine del periodo feriale. Se invece il termine dovrebbe iniziare durante agosto, il suo inizio è differito alla fine della sospensione. In pratica, il mese di agosto non viene conteggiato, ma occorre individuare con precisione il dies a quo e la natura del termine.
COME FUNZIONA IL CALCOLO
- 1Termine già iniziato: i giorni maturati sino al 31 luglio restano acquisiti; il conteggio riprende il 1° settembre con i giorni residui.
- 2Termine che inizia in agosto: l’inizio è differito al 1° settembre e il termine decorre integralmente da quella data.
- 3Eccezioni e urgenza: prima di applicare la regola, va accertato se il procedimento rientri nei casi disciplinati dall’art. 2 della legge n. 742/1969.
1.1 Esempio: termine già in corso
Si immagini un termine di quindici giorni che cominci a decorrere il 25 luglio. Al 31 luglio sono trascorsi sette giorni, se si considera il giorno iniziale escluso secondo la regola generale di computo. Dal 1° al 31 agosto il decorso resta sospeso; il conteggio riprende il 1° settembre per i giorni residui. Il calcolo concreto va comunque verificato alla luce dell’atto da compiere, della disciplina speciale applicabile e dell’eventuale scadenza in giorno festivo.
1.2 Esempio: deposito o notificazione in agosto
Se l’evento da cui nasce il termine di parte si verifica il 12 agosto — per esempio, il deposito della motivazione dal quale decorre il termine per l’impugnazione — il termine non inizia a decorrere il giorno successivo. Il suo inizio è differito al 1° settembre. Non significa, tuttavia, che il deposito della sentenza o l’attività della cancelleria siano invalidi o «fermi»: ciò che si differisce è il decorso del termine processuale soggetto alla sospensione.
2. In penale: cosa si sospende e cosa continua
La legge n. 742/1969 parla di termini processuali. In un procedimento penale la sospensione incide, in via generale, sul tempo assegnato per compiere atti processuali, come le impugnazioni e le loro attività collegate. Non comporta invece una chiusura degli uffici né blocca, per il solo fatto che sia agosto, la funzione giurisdizionale, le indagini o il deposito di provvedimenti.
| Regola sui termini | Attività che può proseguire |
|---|---|
| Termini per le impugnazioni e per gli atti di parte, salvo eccezioni | Deposito di sentenze, ordinanze e altri provvedimenti |
| Decorso dei termini già pendenti o da iniziare in agosto | Attività di cancelleria e notificazioni, secondo l’organizzazione dell’ufficio |
| Attività per le quali la legge non disponga un’eccezione | Atti urgenti e attività espressamente autorizzate nelle forme di legge |
La tabella ha funzione orientativa: il singolo termine va verificato sul fascicolo.
È quindi scorretto equiparare la sospensione feriale a una sospensione dell’intero processo. Un’udienza può essere fissata o rinviata, un provvedimento può essere depositato e un atto può essere notificato; l’effetto della disciplina feriale riguarda il calcolo dei termini, nei limiti stabiliti dalla legge.
3. Le eccezioni penali: attenzione alla formulazione dell’art. 2
L’art. 2 della legge n. 742/1969 introduce una disciplina particolare per il processo penale. Le eccezioni non vanno lette in modo automatico: in più ipotesi la prosecuzione dei termini durante agosto richiede una rinuncia alla sospensione oppure una specifica dichiarazione d’urgenza, notificata alle parti o ai difensori.
3.1 Imputato in custodia cautelare: non è un’esclusione automatica
Nei procedimenti relativi a imputati in stato di custodia cautelare, la sospensione non opera quando l’imputato o il suo difensore vi rinunciano. La rinuncia è dunque l’elemento decisivo previsto dalla norma. È opportuno non trasformare questa regola nella formula, imprecisa, «con il detenuto i termini corrono sempre»: vanno verificati lo stato cautelare, l’atto da compiere e l’eventuale rinuncia.
3.2 Criminalità organizzata: la deroga riguarda le indagini preliminari
Per i reati di criminalità organizzata, la legge stabilisce che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera. Anche qui è importante la precisione: la disposizione non equivale a una generale e indistinta esclusione della sospensione per qualsiasi termine di ogni fase del procedimento.
3.3 Prescrizione o custodia prossime alla scadenza: serve l’urgenza dichiarata
Quando la prescrizione matura durante il periodo di sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, oppure quando nello stesso arco temporale scadono o sono prossimi a scadere termini di custodia cautelare, il giudice procede con ordinanza non impugnabile, specificamente motivata, che dichiara l’urgenza del processo. Da quel momento i termini decorrono anche nel periodo feriale dalla notificazione dell’ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari, la dichiarazione d’urgenza è richiesta dal pubblico ministero e adottata dal giudice nelle forme previste dalla norma.
Punto praticoLa vicinanza della prescrizione non elimina da sola la sospensione. Occorre verificare se sia stata pronunciata e notificata l’ordinanza di urgenza prevista dall’art. 2. Hai ricevuto un provvedimento in agosto? Contatta lo Studio Giordano.
4. Impugnazioni: perché il calcolo non è mai solo aritmetico
Il termine per proporre impugnazione è disciplinato, in via generale, dall’art. 585 c.p.p.; la sua durata e la decorrenza dipendono dal tipo di provvedimento, dalla forma del deposito e dalle altre regole applicabili al caso. La sospensione feriale si innesta su quel termine: non lo sostituisce e non consente di prescindere dalla disciplina specifica dell’impugnazione.
In particolare, occorre ricostruire la data del deposito o della notificazione rilevante, il giorno dal quale il termine comincia a decorrere, i giorni maturati prima del 1° agosto, la presenza di eventuali proroghe o avvisi e l’applicabilità delle eccezioni. La verifica è ancora più delicata quando l’atto è telematico, quando intervengono più difensori o quando la decisione è stata pronunciata in un’udienza alla quale l’interessato non era presente.
CHECKLIST PRIMA DI CALCOLARE LA SCADENZA
- ✔ Qual è l’atto da impugnare e quale termine specifico si applica?
- ✔ Da quale deposito, comunicazione o notificazione decorre il termine?
- ✔ Il termine era già in corso il 1° agosto oppure inizierebbe durante agosto?
- ✔ Esistono rinunce, provvedimenti di urgenza o altre eccezioni?
- ✔ La scadenza cade in un giorno festivo o in una data soggetta a regole particolari di deposito?
Non è prudente attendere settembre per esaminare il fascicolo. La sospensione offre tempo aggiuntivo soltanto quando effettivamente applicabile; non sana l’errore nella scelta del mezzo di impugnazione, nella sottoscrizione, nel deposito o nella individuazione del termine di base.
5. Indagini preliminari, atti urgenti e attività estiva
La sospensione non rende inattivo il procedimento nella fase delle indagini. L’art. 2 disciplina le ipotesi nelle quali, nel periodo feriale, occorra procedere con la massima urgenza al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione: il giudice per le indagini preliminari provvede su richiesta del pubblico ministero, della persona sottoposta alle indagini o del difensore, con ordinanza che indichi le ragioni dell’urgenza e la natura degli atti da compiere.
Per gli accertamenti tecnici non ripetibili di cui all’art. 360 c.p.p., il pubblico ministero provvede con decreto motivato. Gli avvisi devono menzionare l’ordinanza o il decreto e il decorso dei termini è collegato alla loro notificazione. Sono profili che richiedono la lettura puntuale del provvedimento, non una valutazione basata sul solo calendario.
6. Restituzione nel termine: un rimedio eccezionale
Se un termine è scaduto, la restituzione nel termine prevista dall’art. 175 c.p.p. può operare solo nelle ipotesi e alle condizioni rigorose fissate dalla legge. Non è un rimedio automatico per un’errata interpretazione della sospensione feriale. Il caso fortuito, la forza maggiore e le specifiche situazioni disciplinate per il giudizio in assenza sono oggetto di accertamento concreto.
La strategia corretta resta preventiva: ricostruire tempestivamente la sequenza degli atti e depositare l’impugnazione entro la scadenza più prudenziale compatibile con il caso. Un’impugnazione tardiva espone al rischio di inammissibilità e alla stabilizzazione della decisione impugnata.
7. Ricorso alla CEDU: il termine non segue il calendario feriale italiano
Il termine per adire la Corte europea dei diritti dell’uomo è autonomo rispetto ai termini interni: il ricorso va presentato entro quattro mesi dalla decisione interna definitiva, secondo l’art. 35 § 1 CEDU e le regole della Corte. La sospensione feriale italiana non si applica a questo termine convenzionale, che continua a decorrere anche nel mese di agosto.
Per chi valuta un ricorso a Strasburgo, è essenziale impostare la questione già durante il giudizio interno, esaurire i rimedi effettivi e predisporre con precisione la documentazione. La verifica dei quattro mesi non può essere rinviata alla ripresa dell’attività giudiziaria ordinaria.
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Richiedi una consulenzaDomande frequenti (FAQ)
Ad agosto si fermano tutti i termini penali?
No. Opera la regola generale della sospensione dei termini processuali, ma l’art. 2 della legge n. 742/1969 prevede eccezioni e ipotesi di urgenza. Occorre verificare il singolo termine e il fascicolo.
Se il termine per impugnare inizia in agosto, quando decorre?
In via generale, l’inizio è differito alla fine del periodo feriale: il termine decorre dal 1° settembre, salvo che trovi applicazione un’eccezione.
Con un imputato in custodia cautelare la sospensione è sempre esclusa?
No. La legge prevede che, in tali procedimenti, la sospensione non operi quando l’imputato o il difensore vi rinuncino. La situazione va quindi verificata in concreto.
La prescrizione vicina elimina automaticamente la sospensione?
No. Nei casi previsti dall’art. 2, il giudice deve dichiarare l’urgenza con ordinanza motivata, che viene notificata alle parti o ai difensori; da tale notificazione i termini decorrono anche nel periodo feriale.
Il termine per il ricorso CEDU si sospende in agosto?
No. Il termine di quattro mesi previsto dalla Convenzione è autonomo rispetto alla sospensione feriale italiana e continua a decorrere anche nel mese di agosto.
Questo contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto: il calcolo dei termini dipende dagli atti, dalle notificazioni e dalle disposizioni applicabili al singolo procedimento.
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