Il ricorso in Cassazione e la pausa estiva: come cambiano i 45 giorni

A cura dell’Avv. Stefano Giordano — Patrocinante in Cassazione e CEDU | Studio Legale Giordano & Partners, Milano e Palermo
Aggiornato: 8 agosto 2026

Il termine per il ricorso per Cassazione non è sempre di 45 giorni. Prima va individuata la fascia applicabile prevista dall’art. 585 c.p.p.; poi, se agosto cade nel periodo rilevante, occorre stabilire se il termine di parte debba iniziare dopo la pausa feriale oppure se debba soltanto riprendere a settembre.

Quando una sentenza d’appello arriva a ridosso dell’estate, la domanda sembra semplice: «entro quando posso ricorrere?». Il calcolo corretto, invece, richiede di mettere in sequenza almeno quattro dati: la data di pronuncia, il termine assegnato per il deposito della motivazione, la regola di decorrenza dell’impugnazione e l’eventuale sospensione feriale. Un errore può determinare l’inammissibilità del ricorso, anche quando i motivi sarebbero astrattamente fondati.

1. Art. 585 c.p.p.: 15, 30 o 45 giorni?

Il ricorso per Cassazione è un’impugnazione e segue, quanto alla durata del termine, l’art. 585 c.p.p. La disposizione individua tre termini ordinari. La corretta fascia non dipende dal fatto che si ricorra in Cassazione o si proponga appello, ma dal modo in cui è stata redatta e depositata la motivazione del provvedimento.

TermineQuando si applica
15 giorniPer i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio e nel caso di motivazione contestuale alla lettura del dispositivo (art. 544, comma 1, c.p.p.).
30 giorniQuando la motivazione è depositata nel termine ordinario previsto dalla legge o nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 544, comma 2, c.p.p.
45 giorniQuando il giudice, per la particolare complessità della motivazione, fissa un termine più ampio ai sensi dell’art. 544, comma 3, c.p.p., entro il limite previsto dalla norma.

La tabella riassume le fasce ordinarie: la decorrenza concreta va ricostruita dagli atti.

La formula «i 45 giorni per la Cassazione» è dunque utile come titolo divulgativo, ma non può sostituire il controllo del dispositivo, del verbale e della disciplina applicabile. In molti casi il termine ordinario è di 30 giorni; in altri è di 15. I 45 giorni sono una fascia autonoma, non il risultato automatico di ogni sentenza d’appello.

1.1 L’aumento di 15 giorni nel processo in assenza

L’art. 585, comma 1-bis, c.p.p. aumenta di quindici giorni i termini del comma 1 per l’impugnazione proposta dal difensore dell’imputato giudicato in assenza. L’applicabilità concreta della disposizione richiede una verifica puntuale della disciplina transitoria, della qualità del soggetto che impugna e delle regole sul giudizio in assenza. Non è corretto sommare automaticamente quindici giorni soltanto perché l’imputato non era fisicamente presente all’udienza.

Attenzione al linguaggioSe ricorrono i presupposti del comma 1-bis, l’aumento si somma alla fascia di partenza: ad esempio, 30 + 15 = 45 giorni oppure 45 + 15 = 60 giorni. Non esiste un «45 giorni» valido per ogni ricorso in Cassazione.

2. Da quando decorre il termine per ricorrere?

L’art. 585, comma 2, c.p.p. disciplina diversi momenti iniziali del termine. Nella pratica delle sentenze con motivazione non contestuale, il riferimento decisivo è normalmente la scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza. Perciò la sola data della pronuncia del dispositivo non basta a individuare la scadenza per il ricorso.

Se la motivazione è depositata prima del termine assegnato, la decorrenza non viene per questo anticipata: occorre guardare alla scadenza del termine previsto per il deposito. Se, invece, il deposito non interviene entro il termine stabilito, operano le regole della comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito previste dal codice; in tale eventualità, il calcolo non può essere svolto senza esaminare gli atti e le relative date.

I DATI DA CONTROLLARE NEL FASCICOLO

  • Data di lettura del dispositivo o di pronuncia del provvedimento.
  • Termine per il deposito della motivazione indicato nel dispositivo o previsto dalla legge.
  • Data di deposito effettivo e, se tardivo, data della comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito.
  • Fascia dell’art. 585, comma 1, e possibile aumento del comma 1-bis.
  • Incidenza della sospensione feriale e di eventuali deroghe.

3. Agosto: due meccanismi diversi

Dal 1° al 31 agosto, l’art. 1 della legge n. 742/1969 sospende di diritto il decorso dei termini processuali, salve le eccezioni. Per il ricorso per Cassazione bisogna distinguere due situazioni che, pur somigliandosi, producono effetti differenti.

3.1 La scadenza per il deposito cade in agosto: inizio differito

Il termine concesso al giudice per depositare la motivazione non è sospeso dalla pausa feriale. Se però la sua scadenza cade tra il 1° e il 31 agosto, il termine di impugnazione della parte non è ancora iniziato: il suo inizio è differito alla fine del periodo feriale. Il termine per il ricorso decorre quindi, in via generale, dal 1° settembre, per l’intera sua durata.

3.2 Il termine di ricorso era già in corso: sospensione e ripresa

Se la scadenza del termine per il deposito della motivazione cade prima del 1° agosto, il termine di impugnazione è già iniziato. In questo caso i giorni maturati fino al 31 luglio si contano; dal 1° al 31 agosto il decorso si arresta; dal 1° settembre riprende per i giorni residui. Non è un nuovo termine integrale, ma la prosecuzione di quello già iniziato.

DUE SCENARI A CONFRONTO

SituazioneEffetto della pausa feriale
La scadenza per il deposito della motivazione è il 19 agosto.Il termine di impugnazione inizia, in via generale, il 1° settembre e decorre per intero.
La scadenza per il deposito della motivazione è il 20 luglio.Il termine di impugnazione è già iniziato: si conta fino al 31 luglio, si sospende in agosto e riprende il 1° settembre.

4. Un esempio pratico, con le cautele necessarie

Supponiamo che una sentenza d’appello sia pronunciata il 20 luglio e che il dispositivo indichi trenta giorni per il deposito della motivazione. La scadenza del deposito cade il 19 agosto. Il giudice può depositare la motivazione in agosto, perché il suo termine non è soggetto alla sospensione feriale; per la parte, invece, il termine d’impugnazione non comincia durante agosto ma, in via generale, il 1° settembre.

Se la fascia ordinaria applicabile è di 30 giorni, da settembre decorreranno 30 giorni; se per il difensore dell’imputato giudicato in assenza ricorrono anche tutti i presupposti dell’art. 585, comma 1-bis, il termine potrà essere aumentato di ulteriori 15 giorni. L’esempio mostra perché non è corretto affermare senza verifiche che «il ricorso è sempre di 45 giorni»: in questo scenario 45 giorni derivano solo dall’eventuale cumulo 30 + 15.

Un controllo prima di tuttoGli esempi servono a comprendere il metodo, non a calcolare una scadenza reale. L’eventuale deposito tardivo, una notificazione, una situazione di assenza o un’eccezione alla sospensione possono modificare il risultato. Contatta lo Studio Giordano per una verifica del fascicolo.

5. Non aspettare settembre: il ricorso va costruito

La sospensione feriale può incidere sul calendario, ma non riduce il lavoro necessario per un ricorso in Cassazione. Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito: i motivi devono rientrare nelle ipotesi previste dall’art. 606 c.p.p. e confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.

Occorre leggere il provvedimento, ricostruire i motivi già dedotti, selezionare le questioni di diritto, valutare eventuali nullità e verificare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione. Nei fascicoli complessi, iniziare l’analisi quando la sentenza viene depositata — anche se la scadenza è lontana — consente una scelta difensiva più consapevole.

6. FAQ: ricorso in Cassazione e pausa estiva

Il ricorso per Cassazione è sempre di 45 giorni?

No. L’art. 585 c.p.p. prevede termini ordinari di 15, 30 o 45 giorni. Occorre individuare la fascia applicabile; solo se ricorrono i presupposti del comma 1-bis si aggiungono quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza.

Se la motivazione è depositata prima, il termine parte prima?

Di regola, no: quando si applica l’art. 585, comma 2, lettera c), il riferimento è alla scadenza del termine stabilito dalla legge o dal giudice per il deposito. Vanno però controllate le specificità del provvedimento e del fascicolo.

Cosa accade se la scadenza del deposito cade in agosto?

Il termine del giudice per depositare la motivazione non si sospende. Il termine di impugnazione della parte, non ancora iniziato, è invece differito alla fine del periodo feriale, salvo eccezioni.

E se il termine per ricorrere è già iniziato prima di agosto?

Si applica il meccanismo della sospensione: i giorni maturati fino al 31 luglio restano conteggiati, agosto non si conta e il termine riprende dal 1° settembre per i giorni residui.

Un ricorso in Cassazione può rivalutare tutti i fatti?

No. La Cassazione svolge un controllo di legittimità. I motivi devono rientrare nelle categorie dell’art. 606 c.p.p.; non è una nuova valutazione generale del merito della prova.

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Questo contenuto è informativo e non sostituisce una consulenza legale. Il calcolo del termine dipende dal provvedimento, dalle date di deposito e notificazione e dalle disposizioni applicabili al caso concreto.

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